IL PRETORE Considerate le motivazioni addotte dalla difesa a sostegno della eccezione sollevata e quelle illustrate dal p.m. a sostegno della opposizione alla eccezione medesima; O S S E R V A La eccezione sollevata e' rilevante poiche' il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla riduzione della questione, poiche' in un caso e nell'altro (rigetto o rimessione degli atti alla Corte costituzionale) le conseguenze sono indubbiamente diverse. Tanto premesso si ritiene come la disparita' di trattamento tra imputato munito di difensore d'ufficio e di fiducia non sussiste non risultando menomato l'imputato di alcuna facolta'. E' bene rilevare come il diritto di difesa dev'essere attivato dall'interessato, sicche' nulla vieta all'imputato di munirsi di difensore di fiducia, una volta riavuta la notifica del decreto di citazione a giudizio, o di contattare il difensore d'ufficio nominato, senza far perimere il termine di quindici giorni. Diverso e' il discorso inerente il raffronto fra le diverse normative dell'istituto del c.d. patteggiamento e il giudizio abbreviato. Giustamente osserva il p.m. come l'apparente discrasia, consistente nel fatto che l'imputato possa avvalersi del c.d. patteggiamento finanche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 555, primo comma, lettera e), rispetto al giudizio abbreviato non e' tale ma soltanto importante giustificazioni col fatto che lo scopo del giudizio abbreviato sia finalizzato ad evitare il dibattimento. Tale osservazione e' indubbiamente esatta ma, pur tuttavia, a parere del giudicante permane una illogica disparita' di trattamento - nel giudizio pretorile - costituita dalla circostanza che ai sensi dell'art. 566, ottavo comma, del c.p.p. l'arrestato - dopo la convalida dell'arresto - puo' chiedere al giudice del dibattimento che si proceda con rito abbreviato. Tale facolta', concreta la possibilita' che per il giudizio pretorile via siano, imputati che possono chiedere l'ammissione al giudizio abbreviato al giudice del dibattimento ed altri che non possono fare altrettanto. E' pur vero che anche nel giudizio direttissimo innanzi al tribunale e' prevista dall'art. 452 del c.p.p. analoga facolta' per l'imputato arrestato, ma e' pur vero in via ordinaria il giudizio abbreviato in tribunale. Puo' essere richiesto fino all'udienza preliminare, assente nel giudizio pretorile. Per quanto sopra, si ritiene di dover respingere l'eccezione sollevata dalla difesa perche' manifestamente infondata. Per i motivi su elencati si ritiene, invece, di sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 560, primo comma e dell'art. 555, lett. e), del c.p.p. in relazione all'art. 3 primo comma, della Costituzione.