IL PRETORE
    Considerate  le  motivazioni addotte dalla difesa a sostegno della
 eccezione sollevata e quelle illustrate dal  p.m.  a  sostegno  della
 opposizione alla eccezione medesima;
                             O S S E R V A
    La  eccezione  sollevata e' rilevante poiche' il presente giudizio
 non puo' essere  definito  indipendentemente  dalla  riduzione  della
 questione,  poiche'  in  un  caso  e nell'altro (rigetto o rimessione
 degli  atti  alla   Corte   costituzionale)   le   conseguenze   sono
 indubbiamente diverse.
    Tanto  premesso  si  ritiene come la disparita' di trattamento tra
 imputato munito di difensore d'ufficio e di fiducia non sussiste  non
 risultando  menomato  l'imputato di alcuna facolta'. E' bene rilevare
 come il  diritto  di  difesa  dev'essere  attivato  dall'interessato,
 sicche'  nulla vieta all'imputato di munirsi di difensore di fiducia,
 una volta riavuta la notifica del decreto di citazione a giudizio,  o
 di  contattare il difensore d'ufficio nominato, senza far perimere il
 termine di quindici giorni.
    Diverso  e'  il  discorso  inerente  il  raffronto  fra le diverse
 normative  dell'istituto  del  c.d.  patteggiamento  e  il   giudizio
 abbreviato.  Giustamente  osserva il p.m. come l'apparente discrasia,
 consistente  nel  fatto  che  l'imputato  possa  avvalersi  del  c.d.
 patteggiamento  finanche dopo la scadenza del termine di cui all'art.
 555, primo comma, lettera e), rispetto al giudizio abbreviato non  e'
 tale  ma  soltanto  importante giustificazioni col fatto che lo scopo
 del giudizio abbreviato sia finalizzato ad evitare il dibattimento.
    Tale  osservazione  e'  indubbiamente  esatta  ma, pur tuttavia, a
 parere del giudicante permane una illogica disparita' di  trattamento
 -  nel giudizio pretorile - costituita dalla circostanza che ai sensi
 dell'art. 566,  ottavo  comma,  del  c.p.p.  l'arrestato  -  dopo  la
 convalida  dell'arresto  -  puo' chiedere al giudice del dibattimento
 che si proceda con rito abbreviato.
    Tale  facolta',  concreta  la  possibilita'  che  per  il giudizio
 pretorile via siano, imputati che possono  chiedere  l'ammissione  al
 giudizio  abbreviato  al  giudice  del  dibattimento ed altri che non
 possono  fare  altrettanto.  E'  pur  vero  che  anche  nel  giudizio
 direttissimo  innanzi  al  tribunale  e'  prevista  dall'art. 452 del
 c.p.p. analoga facolta' per l'imputato arrestato, ma e' pur  vero  in
 via ordinaria il giudizio abbreviato in tribunale.
    Puo'  essere  richiesto  fino all'udienza preliminare, assente nel
 giudizio pretorile.
    Per  quanto  sopra,  si  ritiene  di  dover respingere l'eccezione
 sollevata dalla difesa perche' manifestamente infondata.
    Per  i  motivi  su  elencati  si  ritiene,  invece,  di  sollevare
 d'ufficio la questione di  legittimita'  costituzionale  della  norma
 dell'art.  560,  primo comma e dell'art. 555, lett. e), del c.p.p. in
 relazione all'art. 3 primo comma, della Costituzione.